Sempre a proposito di trasporti

Nell’ultimo Decreto del Governo, è al momento inserito l’art. 209-duodecies, il cui titolo è “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL”
TPL sta per trasporto pubblico locale, e quindi riguarda le posizioni da noi sollecitate nei confronti dei Gestori del trasporto (SVT principalmente).
Riportiamo sotto il testo completo dell’articolo, e continueremo a seguire gli sviluppi per valutare come sarà definita la norma, non completamente soddisfacente e chiara, ma sicuramente un passo avanti rispetto alle legittime richieste dei Genitori.
Vi terremo informati.

TESTO

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi
di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di
servizi di
trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:
a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità
durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei
ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;
b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto
utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure
governative ivi citate.
2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al
vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione
comprovante
il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l’autocertificazione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore
procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:
a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare di cui alla lettera a) del presente
comma, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello
durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”